Art. 11.

      1. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20. - (Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».